Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1.  All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n.  61,  come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero  6),  del  decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, )) le
parole:  "comunque  non  oltre  il 30 settembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma 15,  del
          decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 61 (Attuazione
          della  direttiva  97/81/CE  relativa all'accordo-quadro sul
          lavoro  a  tempo  parziale  concluso dall'UNICE, dal CEEP e
          dalla CES), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  3  (Modalita'  del  rapporto  di  lavoro a tempo
          parziale.   Lavoro   supplementare,   lavoro  straordinario
          clausole elastiche).
              1 - 14. (Omissis).
              15.  Ferma  restando  l'applicabilita'  immediata della
          disposizione  di  cui al comma 3, le clausole dei contratti
          collettivi  in materia di lavoro supplementare nei rapporti
          di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,  continuano  a
          produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
          oltre il 30 settembre 2002".